Aggiornamento del 04/11/2016
Risposta ai quesiti del 03.112016
Domanda.1
Al punto 2.4.11 del Disciplinare si fa riferimento alla disponibilità di impianti terzi dimostrata da specifici accordi sottoscritti con essi.
1- Rispetto a tali accordi, si chiede conferma del fatto che debbano avere carattere di esclusività rilasciata al soggetto partecipante, al fine di prevenire possibili alterazioni commerciali nelle offerte di concorrenti diversi che potessero presentare gli stessi impianti finali, nonché per evitare possibili interferenze informative prima della presentazione delle offerte tra i diversi partecipanti.
2- Qualora fosse confermato il carattere di esclusività delle dichiarazioni di disponibilità, si chiede di chiarire se, ad avviamento del servizio da parte dell’aggiudicatario, sia vincolante l’utilizzo degli impianti inseriti in offerta, in coerenza col criterio di aggiudicazione più vantaggioso, derivante anche dagli impianti esclusivi presentati.
Risposta 1.
La disposizione del disciplinare di gara richiamata dal concorrente non richiede che gli accordi intercorrenti tra il soggetto cui è demandata l’attività di smaltimento del percolato ed il soggetto concorrente siano di natura esclusiva. Qualora gli accordi abbiano carattere esclusivo saranno comunque ritenuti validi.
Detti accordi devono avere oggetto univoco, ossia essere riferiti all’attività di smaltimento del percolato proveniente dagli impianti individuati dagli atti di gara, garantire la capacità di smaltimento prevista dagli atti di gara ed avere natura preliminare, che dovrà divenire vincolante ed irrevocabile a beneficio del concorrente nel caso di aggiudicazione della procedura a quest’ultimo.
Resta inteso che, ove il soggetto titolare dell’impianto di smaltimento sia componente di un raggruppamento e, quindi, rivesta direttamente la qualifica di concorrente, esso non possa sottoscrivere alcun accordo del tipo e natura di quelli in parola con altro concorrente terzo rispetto al raggruppamento di cui fa parte.
Domanda 2.
Ferme restando le modalità di assegnazione del punteggio previsto al sub-criterio 1-a, considerato che nella descrizione dello stesso sub-criterio, si fa riferimento a “Numero di impianti (n) …” si chiede la possibilità di indicare un numero di impianti superiore a 6 (sei), ritenendo tale limite riferito solo all’assegnazione del punteggio. A rafforzamento di tale possibilità si richiama la tabella dl sub criterio 2-b dove non è rappresentato un limite superiore nel numero di impianto su cui conferire.
Risposta 2.
È facoltà dell’offerente indicare un numero di impianti superiore a 6.
Domanda 3.
Al sub-criterio 1-b viene richiamata “Potenzialità … a disposizione …”
Si chiede conferma che tale potenzialità corrisponda agli spazi riservati da ciascun impianto a trattamento del percolato oggetto di gara e non alla capacità autorizzata, essendo interesse di CSAI la disponibilità per i propri flussi e non genericamente una capacità autorizzata che potrebbe essere in gran parte destinata a trattamenti di altri produttori e quindi indisponibile per CSAI.
In seconda istanza si chiede che venga confermato che l’attribuzione del punteggio previsto sia riferito a tutti gli impianti messi a disposizione, senza il limite massimo di 6 (sei) impianti, previsto invece al sub-criterio 1-a.
Risposta 3.
La potenzialità a cui viene fatto riferimento è unicamente quella riservata da ciascun impianto allo smaltimento del percolato proveniente dagli impianti di CSAI.
In caso di impianti terzi non di proprietà del concorrente si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara al punto 2.4.11.: L’Aggiudicatario del servizio, nel caso di impianti non di sua proprietà, dovrà dimostrare, fornendo copia degli accordi sottoscritti con gli impianti terzi, la disponibilità degli stessi a ricevere e trattare i flussi di rifiuti oggetto dell’appalto in ogni momento dall’avvio del contratto e fino a tutta la durata dello stesso. In caso di impianti di proprietà del concorrente andrà presentata un’autodichiarazione relativa alla disponibilità a ricevere e trattare i flussi di rifiuti oggetto dell’appalto in ogni momento dall’avvio del contratto e fino a tutta la durata dello stesso.
A chiarimento della documentazione di gara si specifica che la dicitura della terza colonna dell’ultima tabella a pag. 3 dell’Allegato 6 – fac simile di Offerta Tecnica sia da intendersi quale “Potenzialità a disposizione” come attestata nella documentazione di cui ai paragrafi precedenti.
In riferimento alla seconda istanza, a differenza di quanto previsto al sub-criterio 1-a, non sono previsti limiti agli impianti nella valutazione della capacità di smaltimento: sarà valutata la potenzialità complessivamente messa a disposizione dal concorrente.
Domanda.4
Si chiede di esplicitare le modalità di individuazione della percentuale da indicare nella tabella del sub-criterio 2-b.
Risposta 4.
Nella terza colonna della prima tabella a pag. 3 dell’Allegato 6 – fac simile di Offerta Tecnica la dicitura “Percentuale quantità smaltita nell’impianto (t) – Bi” riporta un errore materiale e la dicitura corretta è “Percentuale quantità smaltita nell’impianto (%) – Bi”. La percentuale da indicare riguarda la quota di percolato che la ditta si impegna ad avviare a ciascuno degli impianti di destinazione finale.