Gara Analisi chimiche sui rifiuti

Gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di esecuzione di analisi chimiche su rifiuti speciali per accettazione in discarica ai sensi del dm 27/09/2010 e per l’avviamento a recupero secondo quanto disposto dal dm 05/02/1998 con lo strumento dell’accordo quadro – CIG 5820199427

Termine per presentare offerte 21/11/2014 ore 12.00

 

Termine ultimo per richiedere chiarimenti: sette giorni prima il termine di scadenza delle offerte

Aggiornamento del 13/04/2015

pubblicato nel box a fianco l’esito di aggiudicazione gara

Aggiornamento del 20/11/2014

QUESITO al 19.11.2014
Domanda: In relazione alla gara di cui in oggetto, sono a chiedervi le seguente delucidazione: tra le analisi da voi richieste vi è la “Determinazione della riserva acida o alcalina mediante il metodo di J.R Young et al su saggi in vitro per la corrosione cutanea e l’irritazione cutanea per determinare le caratteristiche H4-H8 – Metodo ISS del 16/05/2008”. Ora ci risulta che tale metodo di J.R Young sia stato sostituito, dalla legge 28/2012, Allegato D, Pto.£.4, da analisi di natura prettamente chimica. CHIEDIAMO, PERTANTO, SE PER TALE DETERMINAZIONE ANALITICA POSSIAMO CONSIDERARE LE ANALISI CHIMICHE PREVIISTE DALLA SUDDETTA LEGGE, IN ALTRNATIVA AL METODO DA VOI INDICATO.
Risposta: La determinazione della pericolosità del rifiuto avverrà in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nello specifico all’allegato D alla parte IV. La riserva acida –alcalina ed i test in vitro costituiscono indagini analitiche espressamente previste dalle Direttive 2008/98/Cee e 67/548/Cee e s.m.i. in particolari condizioni. Le determinazioni analitiche e l’offerta economica relativa dovranno rispettare le voci e le specifiche riportate nel Capitolato.

Aggiornamento del 17/11/2014

D. Alla luce dell’aggiornamento del 14/11 dei quesiti relativi alla gara in oggetto, volevamo sapere se una ATI comprendente due aziende – una certificata ISO 9001 e una ISO 17025 – può partecipare alla gara, posto che quest’ultima esegua solo le analisi singolarmente accreditate e che la prima esegua tutto il resto delle attività.

R. Come già precisato nelle risposte ai precedenti quesiti, l’accreditamento ISO 17025 consente la partecipazione del singolo concorrente alla gara solo se accreditato su tutti i parametri richiesti; nel rispetto di detto principio, la partecipazione in ATI come prospettata nel quesito appare corretta, a condizione del possesso da parte dei singoli componenti il raggruppamento, nei limiti richiesti nel bando, dei restanti requisiti di partecipazione previsti in gara.

Aggiornamento del 14/11/2014

Domande e risposte al 14/11/2014

 

QUESITO 1

in relazione all’oggetto, segnalo che la ISO 17025, oltre che accreditare le singole prove, verifica i requisiti GESTIONALI e che tali requisiti gestionali sono sovrapponibili alla 9001, non certo le singole prove, ma per il sistema qualità. Un laboratorio, infatti, può essere, paradossalmente, accreditato ISO 17025 pur non avendo alcuna prova accreditata. Mi spiego: la gestione delle offerte, dei contatti, dei contratti, delle pratiche amministrative, della gestione dei campioni, ecc.  NON RIENTRANO nelle procedure di gestione delle singole prove ma RIENTRANO NEL SISTEMA DI GESTIONE GENERALE. Tali requisiti, infatti, sono quelli certificati dalla ISO 9001, che sono sovrapponibili a quelli della ISO 17025.

Pertanto, Le poniamo il seguente quesito: Può confermare quanto esplicitato dalla sentenza del TAR già inoltrataLe, ovvero che si può considerare un laboratorio accreditato ISO 17025 conforme al requisito “possesso di certificazione ISO 9001”?

 

RISPOSTA 1

L’accreditamento ISO 17025 attesta la competenza tecnica del laboratorio relativamente allo scopo riportato nelle schede allegate al certificato, schede che riportano i parametri (e le tarature) per i quali il laboratorio risulta accreditato. Per quanto sopra si ribadisce che l’accreditamento ISO 17025 consente la partecipazione alla gara a condizione che lo stesso riguardi tutti i singoli parametri oggetto di analisi  specificati in sede di gara

 

QUESITO 2

In merito alla gara di cui in oggetto, per poter procedere all’offerta avrei necessità di sapere, almeno indicativamente, le seguenti informazioni:

–        su una base di 900 campioni in tre anni, quante volte sarà previsto il ritiro e quante volte la spedizione tramite corriere?

–         visto che il corriere sarà scelto dalla stazione appaltante, ma il costo della spedizione sostenuto dall’appaltatore è possibile sapere se la spedizione sarà a prezzo di mercato per merce non pericolosa oppure a prezzi maggiorati per trasporto di rifiuti?

 

RISPOSTA 2

Si precisa che i campioni saranno spediti a carico del destinatario tramite corriere individuato esclusivamente da parte della Stazione Appaltante, con oneri a carico dell’esecutore delle analisi, oppure ritirati direttamente presso l’ufficio accettazione della discarica Podere Rota, previa comunicazione da parte della Stazione Appaltante, via fax o via e-mail il giorno, l’ora e il termine  in cui i campioni saranno disponibili al ritiro. Rimane libera facoltà dell’aggiudicatario, nel pieno rispetto delle tempistiche indicate, provvedere al ritiro personale oppure utilizzare un corriere espresso. Il servizio di trasporto che verrà attivato sarà conforme al trasporto di campioni per analisi chimiche.

 

QUESITO 3

Facendo riferimento alla vostra gara che ha per oggetto: ” SERVIZIO DI ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE SU RIFIUTI SPECIALI PER ACCETTAZIONE DEGLI STESSI IN DISCARICA AI SENSI DEL DM 27/09/2010 E PER L’AVVIAMENTO A RECUPERO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DM 05/02/1998 CON LO STRUMENTO  DELL’ACCORDO QUADRO – CIG: 5820199427″, con la presente siamo a porre il seguente quesito: Ci confermate, così come appurato sul portale dell’ANAC, che non si debba produrre e presentare il PASSoe per la gara in oggetto?

RISPOSTA 3

Si confermiamo, non si deve inserire il PASSOE

Aggiornamento del 05/11/2014

Domande e risposte al 05.11.2014

 

D. 1) In merito al possesso della certificazione ISO 9001 è da ritenersi equivalente il possesso dell’accreditamento ai sensi della norma ISO 17025 rilasciata da Accredia

R. 1 L’oggetto del bando di gara è il servizio di analisi con riferimento a tutti i parametri specificati nell’elenco posto a base di gara (art. 7 Capitolato speciale di Appalto). Premesso quanto sopra, sul presupposto

i) che la ISO 17025 accredita prova per prova e

ii) che per gli aspetti gestionali, nell’ambito della singola prova, la stessa è conforme alla ISO 9001

Si ritiene che l’accreditamento ISO 17025 consente la partecipazione alla gara a condizione che lo stesso riguardi tutti i singoli parametri oggetto di analisi specificati in sede di gara.

 

D. 2) In merito al possesso del requisito del fatturato per servizi analoghi pari all’importo medio annuo di€ 90.000 Chiediamo:

a) Sono da considerarsi servizi analoghi le analisi su rifiuti liquidi (compresi reflui industriali e acque di scarico da processi industriali)?

b) Sono da considerarsi servizi analoghi le analisi su materiali destinati al recupero (compresi rifiuti inerti, terre da scavo, ecc)?

c) qualora le analisi di rifiuti fossero ricomprese all’interno di contratti più ampi, comprendenti anche altri servizi di natura tecnico/consulenziale ed in tali contratti fosse indicato soltanto il prezzo complessivo, è possibile scorporare comunque il prezzo (ed il fatturato) delle sole analisi di rifiuti (sulla base dei prezzi di mercato normalmente applicati)?

R. 2)

a) Le analisi su rifiuti liquidi sono da considerare “servizi analoghi”

b) Le analisi su materiali destinati al recupero sono da considerare “servizi analoghi

c) Con riferimento al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria si precisa che l’operatore economico è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati.

 

D. 3) Si chiede di precisare chi svolgerà le “verifiche in loco”, poiché alla luce dell’art. 4 del DM 27/9/2010risulterebbe che tali verifiche vadano compiute dal gestore dell’impianto. Cosa si chiede al concorrente?

R. 3) Il prelievo dei campioni verrà effettuato da personale qualificato della Stazione appaltante od eventualmente da soggetto terzo incaricato.

Aggiornamento del 25/10/2014

Domanda n. 1 .
In riferimento all’art. 6 del capitolato speciale di appalto si indica che i risultati delle analisi dovranno essere inviati alla stazione appaltante entro cinque giorni lavorativi per le verifiche in loco. Al riguardo si chiede a quali verifiche in loco ci si riferisca, visto che il campionamento e la spedizione dei campioni è ad opera della Stazione Appaltante.

Risposta:  Si chiarisce che le “verifiche in loco” sono le ispezioni, di cui all’art 4 del DM 27/09/2010, effettuate al momento del conferimento dei rifiuti finalizzate a verificare la conformità ai criteri di ammissibilità in discarica.

 

Domanda n. 2
In riferimento all’art. 6 del capitolato speciale di appalto dove indica che i risultati delle analisi dovranno essere inviati alla stazione appaltante entro dieci giorni lavorativi (….), si chiede quando decorrono i 10 giorni; dall’arrivo in laboratorio dei campioni?

Risposta: Si specifica che i tempi per le suddette analisi decorrono dalla data di arrivo del campione presso il laboratorio di riferimento.